“FORMA – PIEMONTE”
Associazione degli enti di Formazione Professionale della Regione Piemonte.


CAP. 1° – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI
ART. 1
L’Associazione Enti di Formazione Professionale “FORMA-Piemonte” è promossa da ACLI Piemonte, USR – CISL Piemonte, CONFAP, CONFCOOPERATIVE e COMPAGNIA DELLE OPERE ed ha lo scopo di dare stabile rappresentanza, organizzazione unitaria e supporto operativo
agli organismi di formazione professionali presenti nella Regione Piemonte che riconoscono nella Dottrina Sociale della Chiesa la prospettiva da cui origine la propria attività.
“FORMA – Piemonte” è una associazione non riconosciuta, non ha fini di lucro, ed esplica la propria attività in Piemonte rapportandosi, per le iniziative di carattere nazionale ed internazionale,
con “FORMA”, Associazione Nazionale Enti di Formazione professionale.
Ha sede presso la sede della Segreteria
ART. 2
Sono soci fondatori dell’Associazione le seguenti strutture di carattere regionale, emanazioni delle organizzazioni promotrici, che operano nel campo della formazione professionale, dell’orientamento e della promozione sociale e del lavoro: En.A.I.P. Piemonte, IAL Piemonte –
Istituto Addestramento Lavoratori del Piemonte, CONFAP Piemonte con i suoi associati, IRECOP e Immaginazione e Lavoro.
Possono aderire alla Associazione, in qualità di Soci aggregati, organizzazioni, associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni che siano disposti ad aderire e collaborare nell’attuazione dei suoi fini istituzionali e ad osservare il presente Statuto.
Per aderire all’associazione un organismo deve operare nel campo della Formazione Professionale, non deve avere scopo di lucro, deve essere impegnato ad operare secondo un progetto formativo ed educativo fondato su principi di solidarietà, di tutela dei soggetti deboli, di educazione alla
responsabilità sociale e civile e non deve essere emanazione di parti politiche.
L’adesione all’associazione e la partecipazione alla sua vita associativa saranno definite dal regolamento di attuazione del presente statuto che verrà approvato nel corso della prima assemblea dell’Associazione. L’Associazione è a tempo indeterminato e non può quindi assumere carattere temporaneo, salvo, in ogni caso, il diritto di recesso. Ogni associato ha il diritto di voto nell’Assemblea indipendentemente dalla natura e dal contenuto delle deliberazioni da adottare.
La loro ammissione, su proposta del Consiglio Direttivo, è deliberata dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei membri.
L’esclusione di un associato può essere deliberata dall’Assemblea, con la maggioranza dei tre quinti dei membri, per gravi violazioni degli indirizzi programmatici fondamentali dell’Associazione, per grave e reiterata inosservanza degli obblighi imposti dalle norme statutarie e da deliberazioni dell’Assemblea, per comportamenti gravemente incompatibili con i principi ai quali si ispirano le finalità dell’Associazione.
L’Associazione può aderire ad enti, organizzazioni, istituti nazionali ed internazionali che si prefiggano i medesimi scopi istituzionali o scopi affini.
L’Associazione può aderire ad imprese che si prefiggono scopi affini o comunque afferenti connessi con i propri scopi istituzionali o promuovere la costituzione.
ART. 3
L’Associazione opera con riferimento ai principi ispiratori della Dottrina Sociale della Chiesa particolarmente per quanto riguarda l’impegno nel campo educativo alla formazione integrale della persona, e coerentemente persegue i seguenti scopi:
 La promozione morale, culturale e civile del lavoratori e dei cittadini nel quadro di un sistema di educazione permanente;
 L’orientamento e la realizzazione di iniziative ed interventi connessi alle politiche attive del lavoro;
 La valorizzazione professionale delle forze di lavoro di tutti i settori delle attività produttive.
ART. 4
L’Associazione svolge un ruolo unitario di rappresentanza dei Soci di fronte a terzi nelle azioni concordate ed approvate dai medesimi. In particolare tale rappresentanza potrà realizzarsi nei seguenti ambiti:
 nei contatti politici a livello Regionale, Provinciale e Territoriale;
 di fronte alle pubbliche amministrazioni: Regione, Province, Comuni, Comunità Montane;
 negli organismi ecclesiali regionali e diocesani;
 nel curare gli interessi dei Soci per favorire un adeguamento sviluppo delle politiche generali riguardanti il cambiamento organizzativo e gestionale degli organismi rappresentati;
 nelle trattative sindacali per la contrattazione a livello regionale;
 nel creare e favorire politiche di relazione costruttiva con analoghi organismi formativi di ispirazione cristiana dell’Unione Europea e di altri paesi;
 per dare unità di intervento di fronte agli organismi di governo comunitario.
L’Associazione potrà promuovere e realizzare, in modo sussidiario, i seguenti servizi:
 promozione e sostengo di iniziative di aggregazione dei soci a livello Provinciale;
 promozione e facilitazione di iniziative di integrazione tra scuola e formazione professionale;
 intrapresa di attività di supporto per l’adeguamento delle strutture formative dei Soci agli standard di qualità fissati dall’Associazione per il conseguimento di un marchio di qualità;
 intrapresa di attività di supporto in vista all’accreditamento e della certificazione di qualità delle Strutture operative dei Soci;
 assistenza ai Soci nelle attività a livello transregionale e transnazionale;
 partecipazione diretta ad iniziative interessanti la formazione e l’orientamento.
L’Associazione programma, progetta e realizza le proprie attività su elencate direttamente ovvero affidando ai propri Soci specifiche elaborazioni e/o la gestione di attività dell’Ambito del territorio
o settore di competenza.
ART. 5
Sia l’Associazione sia i Soci operano in piena autonomia giuridico-funzionale ed amministrativa ed assumono esclusiva responsabilità per le obbligazioni rispettivamente contratte.
ART. 6
I Soci dell’Associazione si devono attenere alle norme contenute nel presente Statuto.


CAP . 2° – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO
ART. 7
Sono organi dell’Associazione:
 l’Assemblea
 il Presidente
 il Consiglio Direttivo
 il Segretario
 il Revisore dei conti
 Il Collegio dei Probiviri
ART. 8
L’ASSEMBLEA.
L’Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Associazione si riunisce, di norma due volte l’anno con un preavviso di quindici giorni.
Può riunirsi in via straordinaria su richiesta del Consiglio direttivo o di un terzo degli associati o del Segretario, indirizzata al Presidente.
E’ di competenza dell’Assemblea la nomina:
 del Presidente
 di uno o più Vice Presidenti nell’ambito dei membri del Consiglio Direttivo;
 del Consiglio direttivo;
 del Segretario
 del Revisore dei conti
 del Collegio dei Probiviri.
La nomina degli organi dell’Assemblea non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve informarsi a criteri di assoluta libertà di elettorato attivo e passivo.
Spetta, inoltre all’Assemblea:
 deliberare sull’ammissione e sull’esclusione degli associati;
 fissare gli indirizzi programmatici fondamentali cui deve improntarsi l’attività dell’Associazione;
 fissare le linee generali di intervento cui devono attenersi i singoli Soci;
 determinare la quota associativa che gli associati sono tenuti a versare entro il 31 Marzo di ogni anno;
 determinare i compensi del Presidente, dei Vice Presidenti, degli altri componenti del Consiglio Direttivo, del Segretario, del Revisore dei Conti e di quello dei Probiviri;
 discutere e deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 deliberare, non oltre il 30 giugno di ogni anno, sul Bilancio al 31 dicembre dell’anno precedente ed entro il 15 dicembre sul Bilancio di previsione per l’anno successivo;
 deliberare sulle eventuali modifiche dello Statuto;
 deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
 deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 deliberare su qualsiasi argomento di carattere straordinario sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.
L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia
fatta richiesta da almeno un terzo dei soci aderenti o da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo oppure dal Revisore dei conti.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o spedita a mezzo fax, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione si di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultate dal libro degli associati all’Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Sindaci almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
Tanto in prima che in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora siano presenti almeno la metà più uno dei soci membri. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato della prima convocazione.
Ogni associato ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro associato che non sia Consigliere, sindaco o dipendente dell’Associazione stessa. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di
una delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la nomina del Presidente, l’approvazione dei Regolamenti, le delibere di modifiche statutarie, di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri tanto in prima che in seconda convocazione.
ART. 9
IL PRESIDENTE.
Il Presidente dell’Associazione è nominato dall’Assemblea e dura in carica tre anni.
Il Presidente ha la rappresentanza politica e legale dell’associazione nei confronti delle Pubbliche Istituzioni nonché di fronte a terzi e in giudizio.
Compete al Presidente la firma degli atti e di documenti politici inerenti ai rapporti tra l’Associazione e i Soci, nonché le Istituzioni ed i soggetti terzi.
Firma tutti gli atti che impegnino l’associazione sia nei confronti dei Soci, sia nei confronti dei terzi.
Adotta, in caso di necessità, decisioni normalmente di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di chiederne ratifica nella riunione immediatamente successiva.
Spetta al Presidente convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare proprie funzioni e prerogative ai Vice Presidenti ed al Segretario.
ART. 10
IL CONSIGLIO DIRETTIVO.
E’ l’organo cui compete la gestione dell’Associazione. E’ presieduto dal Presidente dell’Associazione.
E’ composto dal Presidente dell’associazione, da uno o più Vicepresidenti e da altri quattro membri scelti dall’Assemblea con il criterio delle competenze professionali anche tra persone prive di incarichi, di natura politica o tecnica, su lista predisposta dagli Enti fondatori.
L’Assemblea può decidere sull’eventuale incremento del numero dei componenti il Consiglio Direttivo, fino ad un massimo complessivo di 11.
Resta in carica tre anni.
Il mandato può essere, sia collegialmente che individualmente, revocato dall’Assemblea in qualsiasi momento.
Nella stessa riunione in cui è disposta la revoca del mandato, individuale o collegiale, l’Assemblea provvede alla integrazione del Consiglio Direttivo ovverosia alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Quest’ultimo si riunisce, di norma, sei volte l’anno ed è convocato con un preavviso di cinque giorni, dal Presidente.
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice.
Le riunioni sono valide se è presente almeno la maggioranza dei membri.
Il Consiglio Direttivo può cooptare esponenti rappresentativi del mondo della formazione professionale che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
Spetta al Consiglio Direttivo:
 dare attuazione alle finalità dell’Associazione in conformità alle direttive dell’Assemblea;
 gestire l’impiego delle entrate dell’Associazione;
 predisporre i bilanci preventivo e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
 approvare i regolamenti di organizzazione interna e curarne la gestione;
 decidere l’assunzione di personale;
 determinare i compensi del personale dipendente, dei consulenti ed dei collaboratori esterni;
 deliberare su ogni atto, di carattere patrimoniale e finanziario, che acceda la ordinaria amministrazione.
Pertanto, il Consiglio Direttivo avrà facilità: di transigere e compromettere; deliberare sulle liti attive e passive; acquisire, vendere, permutare e conferire immobili; consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario; accedere a fidi bancari e mutui ipotecari,
concedere fideiussioni, operare in valuta.
I componenti del Consiglio Direttivo partecipano alle sedute dell’Assemblea senza diritto di voto.
ART. 11
IL SEGRETARIO
E’ nominato dall’Assemblea.
Resta in carico per tre anni.
Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, dall’organo che lo ha nominato.
Il Segretario cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo.
Ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento gestionale dell’Associazione e della sua Sede Regionale.
Sovrintende all’attuazione delle delibere dell’Assemblea e delle decisioni del Consiglio Direttivo.
Chiede al Presidente la convocazione di assemblea straordinaria e propone l’ordine del giorno.
Presenta ed illustra al Consiglio Direttivo una relazione tecnica annuale ed i bilanci preventivi e consuntivi.
Partecipa all’Assemblea ed al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
ART. 12
IL REVISORE DEI CONTI
L’Organo di revisione è costituito dal Revisore dei conti.
Il Revisore viene scelto dall’Assemblea tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
Il Revisore contabile dura in carica 3 anni e può essere rieletto per volontà dei soci.
Il Revisore dei conti collabora con l’assemblea nella sua funzione di controllo ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del bilancio alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di
deliberazione assembleare sul Bilancio dell’esercizio.
Relaziona altresì l’Assemblea in caso di gravi irregolarità della gestione o quando sia espressamente richiesto dalla stessa.
ART. 13
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea, Anche fra i non rappresentanti dei soci, nell’ambito di una apposita lista preparata dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri:
 è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Nomina al proprio interno il Presidente;
 dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti;
 dirime, secondo equità, eventuali controversie che possono nascere tra i Soci nei riguardi degli organi dell’associazione, salva la rimessione alla decisione dell’assemblea;
 è convocato dal proprio Presidente e delibera a maggioranza dei voti validi;
 può essere invitato dal Presidente dell’Associazione a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo e dell’assemblea.
I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono essere inoltrati in forma scritta.
ART. 14
In caso di impedimento o dimissioni del Presidente, dei Vice Presidente, del Segretario o altri componenti del Consiglio Direttivo, del Revisore dei conti e dei Probiviri, si provvederà alla loro sostituzione con le procedure previste per la loro nomina.

CAP. 3° – ORDINAMENTO FINANZIARIO
ART. 15
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni immobiliari e mobiliari e dai valori di qualunque specie che, a qualsiasi titolo, pervengono all’Associazione;
b) dai fondi di riserva ordinaria e straordinaria;
c) dalle somme accantonate per scopi diversi da quelli indicati alla lettera b) fino a quando non siano impiegate in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
ART. 16
Le entrate dell’Associazione sono costituite principalmente:
a) da contributi annualmente dovuti dagli associati nella misura stabilita dall’Assemblea.
I contributi associativi si intendono versati a fondo perduto.
Le somme versate a tale titolo non sono in nessun caso rivalutabili o ripetibili né attribuiscono la titolarità di quote di partecipazione trasmissibili a terzi a titolo particolare ed universale;
b) dalle somme destinate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province Autonome, dagli Enti Locali e dalla Unione Europea per la gestione delle attività previste dal presente Statuto;
c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
d) da eventuali lasciti e donazioni;
e) da altre sovvenzioni e da finanziamenti concessi dallo Stato, dalle Regioni, dalla Provincia, Autonomie, da Enti pubblici e privati;
f) da eventuali quote di iscrizione e/o di partecipazione degli utenti ai servizi prestati all’Associazione.
ART. 17
Le disponibilità dell’Associazione derivanti da avanzi di bilancio possono essere investite;
a) nel potenziamento delle strutture dell’Associazione;
b) in beni immobili destinati al funzionamento delle attività istituzionali centrali e periferiche;
c) in attrezzature necessarie alla formazione professionale ed alla promozione morale, culturale e civile;
d) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o di notoria solidità; al fine di meglio realizzare gli interventi ed investimenti di cui ai precedenti comma a), b), c).
E’ vietata, durante la vita dell’Associazione, la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione della distribuzione siano imposte per legge.
ART. 18
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. I conti consuntivo e preventivo vengono inviati al Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della seduta del Consiglio Direttivo chiamato ad approvarli. Il bilancio dell’Associazione è
pubblico.


CAP. 4° – SCIOGLIMENTO O LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 19

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 20
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile applicabili.