In Italia, l’istruzione è obbligatoria fino ai sedici anni (Leg​ge n. 296/2006, art.1, co. 622) e si completa con il “diritto-dovere” all’istruzione e alla formazione (Decreto Legislativo n. 76/2005​) finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di istruzione ​secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Al termine della scuola secondaria di primo grado, i ragazzi possono scegliere, per assolvere l’obbligo di istruzione, di proseguire gli studi in un percorso dell’istruzione secondaria di secondo grado (articolato in licei, istituti tecnici e istituti professionali) o nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di competenza regionale, che rilascia una qualifica triennale o un diploma quadriennale. Le qualifiche e i diplomi professionali rilasciate sono uguali e riconosciuti in tutta Italia; le certificazioni sono equiparate al 3° e 4° livello del quadro europeo delle qualificazioni (EQF).

I percorsi di IeFP possono essere svolti presso i centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni (CFP) oppure, laddove previsto, presso gli Istituti Professionali di Stato in regime di sussidiarietà.

Si tratta di percorsi triennali, biennali con crediti in ingresso, composti di 990 ore annuali, di cui 300 di stage presso le realtà produttive del settore di riferimento.

La prosecuzione del percorso di studi, sia nei percorsi di specializzazione ITS che nei percorsi universitari è garantita per ciascuno studente, sia dai percorsi sperimentali di V anno (nel sistema IFTS) sia dalle cosiddette “passerelle” con il sistema scolastico che si realizzano alla luce degli accordi e delle disposizioni concordate sul territorio.

Le azioni formative realizzate nell’ambito di tali percorsi sono oggetto di un rapporto annuale di monitoraggio a cura del Ministero del Lavoro con il supporto di Inapp (ex Isfol ).